La relazione tra sicurezza pubblica e processo penale è diventata nell’ultimo decennio sempre più stretta, con un profluvio di “pacchetti sicurezza” varati sull’onda di vere o presunte emergenze allo scopo di fornire risposte immediate a questioni che richiederebbero, viceversa, un approccio più meditato. Ne consegue un rafforzamento della “giustizia emotiva” che avalla l’emersione di un diritto penale e processuale penale preventivo e della sicurezza, spesso a scapito del riconoscimento delle libertà individuali. Il ricorso reiterato alla decretazione d’urgenza rappresenta uno dei contrassegni della politica criminale dell’inizio del terzo millennio, un vero e proprio abuso che genera prodotti legislativi frammentari e poco organici ponendosi - insieme all’uso smodato del voto di fiducia - come segnale allarmante di deriva degli strumenti ordinari di law-making e degli equilibri tra poteri dello Stato ad essi sottesi. Sembra che la costituzionalizzazione e la successiva attuazione codicistica delle garanzie del "giusto processo" abbia rappresentato un punto d’arrivo, piuttosto che di svolta e di avvio di una nuova stagione di riforme tendente all’armonia sistematica. Le risposte sul terreno processuale ai temi della sicurezza pubblica ispirate alla logica securitaria favoriscono, difatti, un distacco da quelle istanze, risultando orientate al potenziamento del sistema precautelare e cautelare, al consolidamento della fase delle indagini preliminari e al contestuale arretramento del baricentro del processo, al rafforzamento dei riti differenziati in chiave di esemplarità, all’irrigidimento degli spazi di intervento sulla pena post iudicatum e all’inasprimento delle misure di prevenzione. Alla base, una concezione del processo penale quale strumento di controllo sociale, spesso noncurante dei canoni scanditi dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi processuali

LORUSSO, SERGIO
2010-01-01

Abstract

La relazione tra sicurezza pubblica e processo penale è diventata nell’ultimo decennio sempre più stretta, con un profluvio di “pacchetti sicurezza” varati sull’onda di vere o presunte emergenze allo scopo di fornire risposte immediate a questioni che richiederebbero, viceversa, un approccio più meditato. Ne consegue un rafforzamento della “giustizia emotiva” che avalla l’emersione di un diritto penale e processuale penale preventivo e della sicurezza, spesso a scapito del riconoscimento delle libertà individuali. Il ricorso reiterato alla decretazione d’urgenza rappresenta uno dei contrassegni della politica criminale dell’inizio del terzo millennio, un vero e proprio abuso che genera prodotti legislativi frammentari e poco organici ponendosi - insieme all’uso smodato del voto di fiducia - come segnale allarmante di deriva degli strumenti ordinari di law-making e degli equilibri tra poteri dello Stato ad essi sottesi. Sembra che la costituzionalizzazione e la successiva attuazione codicistica delle garanzie del "giusto processo" abbia rappresentato un punto d’arrivo, piuttosto che di svolta e di avvio di una nuova stagione di riforme tendente all’armonia sistematica. Le risposte sul terreno processuale ai temi della sicurezza pubblica ispirate alla logica securitaria favoriscono, difatti, un distacco da quelle istanze, risultando orientate al potenziamento del sistema precautelare e cautelare, al consolidamento della fase delle indagini preliminari e al contestuale arretramento del baricentro del processo, al rafforzamento dei riti differenziati in chiave di esemplarità, all’irrigidimento degli spazi di intervento sulla pena post iudicatum e all’inasprimento delle misure di prevenzione. Alla base, una concezione del processo penale quale strumento di controllo sociale, spesso noncurante dei canoni scanditi dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.
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