Il saggio esamina le possibilità di applicazione della buona fede in materia disciplinate da regole di natura imperativa e, segnatamente, in tema di prescrizione. La riflessione prende spunto da un caso insorto nell’ambito di un rapporto contrattuale di durata e relativo in particolare al ritardo con cui era stato contestato un inadempimento. Nella specie, la contestazione era intervenuta prima dello spirare del termine di prescrizione e tuttavia si discuteva se fosse o meno conforme a buona fede il comportamento della parte che – pur avendo avuto rapporti continuativi con la controparte – avesse dapprima omesso qualsiasi contestazione, per poi, evidentemente in una fase del rapporto ritenuta opportuna, chiedere il risarcimento del danno. La tesi sostenuta dalla ricerca – nel corso della quale vengono esaminate le soluzioni offerte in altri ordinamenti di diritto continentale e di common law – è che la natura imperativa della disciplina che viene in considerazione non sia di ostacolo all’applicazione delle clausole generali, come dimostra la propensione del sistema a ricorrere ad esse anche in materia di nullità (artt. 1343, 1322, 2° co., c.c.). Il problema attiene piuttosto alla motivazione che, una simile applicazione delle clausole generali, debba sorreggere: si tratta pertanto di valutare le peculiarità del caso, di individuare i fattori che possano giustificare una preclusione alla contestazione tardiva, di spiegare le ragioni che inducano a ritenere fondato l’affidamento sull’assenza di contestazioni sulle prestazioni eseguite nel passato.

Ritardo nell'esercizio del credito, Verwirkung e buona fede

ASTONE, FRANCESCO
2005-01-01

Abstract

Il saggio esamina le possibilità di applicazione della buona fede in materia disciplinate da regole di natura imperativa e, segnatamente, in tema di prescrizione. La riflessione prende spunto da un caso insorto nell’ambito di un rapporto contrattuale di durata e relativo in particolare al ritardo con cui era stato contestato un inadempimento. Nella specie, la contestazione era intervenuta prima dello spirare del termine di prescrizione e tuttavia si discuteva se fosse o meno conforme a buona fede il comportamento della parte che – pur avendo avuto rapporti continuativi con la controparte – avesse dapprima omesso qualsiasi contestazione, per poi, evidentemente in una fase del rapporto ritenuta opportuna, chiedere il risarcimento del danno. La tesi sostenuta dalla ricerca – nel corso della quale vengono esaminate le soluzioni offerte in altri ordinamenti di diritto continentale e di common law – è che la natura imperativa della disciplina che viene in considerazione non sia di ostacolo all’applicazione delle clausole generali, come dimostra la propensione del sistema a ricorrere ad esse anche in materia di nullità (artt. 1343, 1322, 2° co., c.c.). Il problema attiene piuttosto alla motivazione che, una simile applicazione delle clausole generali, debba sorreggere: si tratta pertanto di valutare le peculiarità del caso, di individuare i fattori che possano giustificare una preclusione alla contestazione tardiva, di spiegare le ragioni che inducano a ritenere fondato l’affidamento sull’assenza di contestazioni sulle prestazioni eseguite nel passato.
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