Dopo la revisione dell’art. 123 Cost. da parte della legge costituzionale n. 1/1999, una parte della dottrina ha sostenuto che gli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria sarebbero divenuti delle vere e proprie “costituzioni” regionali, come tali legittimati a disciplinare non solo l’organizzazione interna delle Regioni, ma pure a stabilire per ciascuna di esse un autonomo catalogo di diritti e principi fondamentali, sia pure “in armonia” con quello previsto dalla Costituzione. Analizzando i vari argomenti addotti in dottrina a sostegno di questa impostazione, si è però concluso che nessuno di essi sembra resistere alle obiezioni che possono essere rivolte. Dopo di che l’analisi si è concentrata sulle ben note sentenze nn. 372, 378 e 379/2004 della Corte costituzionale, le quali hanno assunto sulla questione una posizione sostanzialmente intermedia, escludendo l’illegittimità dei c.d. contenuti “ulteriori” degli statuti ma, al contempo, attribuendo ad essi un valore solo politico-culturale. Successivamente, si è tentato di esaminare la posizione degli statuti regionali ordinari nel sistema delle fonti sotto tre punti di vista, e cioè del loro rapporto con – rispettivamente - le altre fonti regionali, la Costituzione e le leggi ordinarie dello Stato.

LA STATUTO REGIONALE ORDINARIO COME FONTE DEL DIRITTO

GHERA, FEDERICO
2008-01-01

Abstract

Dopo la revisione dell’art. 123 Cost. da parte della legge costituzionale n. 1/1999, una parte della dottrina ha sostenuto che gli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria sarebbero divenuti delle vere e proprie “costituzioni” regionali, come tali legittimati a disciplinare non solo l’organizzazione interna delle Regioni, ma pure a stabilire per ciascuna di esse un autonomo catalogo di diritti e principi fondamentali, sia pure “in armonia” con quello previsto dalla Costituzione. Analizzando i vari argomenti addotti in dottrina a sostegno di questa impostazione, si è però concluso che nessuno di essi sembra resistere alle obiezioni che possono essere rivolte. Dopo di che l’analisi si è concentrata sulle ben note sentenze nn. 372, 378 e 379/2004 della Corte costituzionale, le quali hanno assunto sulla questione una posizione sostanzialmente intermedia, escludendo l’illegittimità dei c.d. contenuti “ulteriori” degli statuti ma, al contempo, attribuendo ad essi un valore solo politico-culturale. Successivamente, si è tentato di esaminare la posizione degli statuti regionali ordinari nel sistema delle fonti sotto tre punti di vista, e cioè del loro rapporto con – rispettivamente - le altre fonti regionali, la Costituzione e le leggi ordinarie dello Stato.
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