La ricerca delinea in prima luogo i tratti essenziali della categoria degli atti a titolo gratuito, una delle più incerte e controverse di tutto il diritto privato; viene così proposta una distinzione tra atti di cortesia e prestazioni cd. superetiche da una parte e contratti gratuiti, donazioni e promesse dall'altra. Tra gli atti a titolo gratuito, dopo avere rilevato il ruolo centrale che tra essi riveste la donazione, si esamina in particolare il contenuto di questa, nella prospettiva di individuare un valido criterio discretivo per differenziarla dagli altri atti a titolo gratuito. A tal fine, dopo aver ripercorso in chiave critica i principali contributi dottrinali sul punto, ci si interroga sul significato di una distinzione tra liberalità e negozi a titolo gratuito. La riflessione affronta poi il problema della donazione obbligatoria e in particolare, dopo averne ammesso la cittadinanza nel nostro ordinamento, i suoi rapporti con la promessa di facere nei confronti di chi si trovi in una determinata situazione. Ricostruiti i principali orientamenti dottrinali, considerato che donazione e promessa sono idonee al raggiungimento del medesimo risultato, si tende a ridurre la distinzione sul piano strutturale/formale. L’indagine si volge infine a considerare il rapporto tra queste due figure e il contratto gratuito atipico. A tal fine vengono analizzate alcune tra le ipotesi più frequentemente ricondotte dalla dottrina a tale categoria: i contratti di sponsorizzazione e i cd. omaggi premio. La riconducibilità di tali fattispecie al contratto gratuito atipico è tuttavia revocata in dubbio; in questa prospettiva ci si domanda se la categoria del contratto gratuito atipico non debba essere ridimensionata. L’alternativa non si porrebbe tuttavia sul piano donazione/scambio, quanto su quello contratto/negozio unilaterale, e cioè il ridimensionamento del contratto gratuito atipico non deriverebbe dall’ammissibilità di una donazione obbligatoria avente ad oggetto anche una prestazione di facere quanto piuttosto da una adeguata considerazione della rilevanza negoziale della promessa. Le fattispecie indicate presentano infatti spiccate caratteristiche "unilaterali" e possono essere persuasivamente ricondotte nell'area della promessa piuttosto che in quella del contratto. La sussunzione di simili ipotesi nell'ambito del contratto sembra una forzatura inutile, frutto di immotivata ritrosia a considerare la promessa una categoria generale di assunzione delle obbligazioni e di acquisto dei diritti, al pari del contratto.

ALLA RICERCA DEL CONTRATTO GRATUITO ATIPICO

BOZZI, LUCIA
2004-01-01

Abstract

La ricerca delinea in prima luogo i tratti essenziali della categoria degli atti a titolo gratuito, una delle più incerte e controverse di tutto il diritto privato; viene così proposta una distinzione tra atti di cortesia e prestazioni cd. superetiche da una parte e contratti gratuiti, donazioni e promesse dall'altra. Tra gli atti a titolo gratuito, dopo avere rilevato il ruolo centrale che tra essi riveste la donazione, si esamina in particolare il contenuto di questa, nella prospettiva di individuare un valido criterio discretivo per differenziarla dagli altri atti a titolo gratuito. A tal fine, dopo aver ripercorso in chiave critica i principali contributi dottrinali sul punto, ci si interroga sul significato di una distinzione tra liberalità e negozi a titolo gratuito. La riflessione affronta poi il problema della donazione obbligatoria e in particolare, dopo averne ammesso la cittadinanza nel nostro ordinamento, i suoi rapporti con la promessa di facere nei confronti di chi si trovi in una determinata situazione. Ricostruiti i principali orientamenti dottrinali, considerato che donazione e promessa sono idonee al raggiungimento del medesimo risultato, si tende a ridurre la distinzione sul piano strutturale/formale. L’indagine si volge infine a considerare il rapporto tra queste due figure e il contratto gratuito atipico. A tal fine vengono analizzate alcune tra le ipotesi più frequentemente ricondotte dalla dottrina a tale categoria: i contratti di sponsorizzazione e i cd. omaggi premio. La riconducibilità di tali fattispecie al contratto gratuito atipico è tuttavia revocata in dubbio; in questa prospettiva ci si domanda se la categoria del contratto gratuito atipico non debba essere ridimensionata. L’alternativa non si porrebbe tuttavia sul piano donazione/scambio, quanto su quello contratto/negozio unilaterale, e cioè il ridimensionamento del contratto gratuito atipico non deriverebbe dall’ammissibilità di una donazione obbligatoria avente ad oggetto anche una prestazione di facere quanto piuttosto da una adeguata considerazione della rilevanza negoziale della promessa. Le fattispecie indicate presentano infatti spiccate caratteristiche "unilaterali" e possono essere persuasivamente ricondotte nell'area della promessa piuttosto che in quella del contratto. La sussunzione di simili ipotesi nell'ambito del contratto sembra una forzatura inutile, frutto di immotivata ritrosia a considerare la promessa una categoria generale di assunzione delle obbligazioni e di acquisto dei diritti, al pari del contratto.
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