La riflessione prende la mosse da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. In primo luogo viene esaminato il caso, che coinvolgeva sia le corti britanniche sia quelle europee, in merito a questioni estremamente delicate quali la titolarità del di¬ritto alla vita, la sua protezione e i poteri del pa¬dre riguardo agli embrioni. Pur nella consapevolezza che nell’ordinamento italiano un problema analogo a quello risolto dai giudici inglese e di Strasburgo, a legislazione vigente, non dovrebbe più porsi, ci si interroga sulla possibile soluzione di una simile questione, in particolare per riflettere sul consenso, figura centrale dell’intera disciplina in tema di fecondazione assistita. Viene quindi analizzato il principio dell’irrevocabilità del consenso sancito dall’art. 6 della l. 40/2004, al fine di valutarne significato e limiti. La ragione ultima dell’irrevocabilità del consenso viene quindi individuata nella sua assoluta peculiarità. Il consenso al trattamento di inseminazione artificiale non può infatti essere qualificato in termini di consenso contrattuale, né (unicamente) quale consenso al trattamento medico, ma può essere ricostruito come un consenso volto all’assunzione di responsabilità genitoriale. Una simile ricostruzione renderebbe possibile giustificare la sua irrevocabilità e l’inammissibilità dell’apposizione di qualsiasi elemento di volontà e di autodeterminazione ulteriore o diversa rispetto alla volontà di prestare tale consenso. In questa prospettiva, la qualificazione del consenso in termini negoziali potrebbe rivelarsi utile per richiamare l’attenzione sul profilo del valore della volontà e della necessaria corrispondenza di questa agli effetti.

Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale

BOZZI, LUCIA
2008-01-01

Abstract

La riflessione prende la mosse da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. In primo luogo viene esaminato il caso, che coinvolgeva sia le corti britanniche sia quelle europee, in merito a questioni estremamente delicate quali la titolarità del di¬ritto alla vita, la sua protezione e i poteri del pa¬dre riguardo agli embrioni. Pur nella consapevolezza che nell’ordinamento italiano un problema analogo a quello risolto dai giudici inglese e di Strasburgo, a legislazione vigente, non dovrebbe più porsi, ci si interroga sulla possibile soluzione di una simile questione, in particolare per riflettere sul consenso, figura centrale dell’intera disciplina in tema di fecondazione assistita. Viene quindi analizzato il principio dell’irrevocabilità del consenso sancito dall’art. 6 della l. 40/2004, al fine di valutarne significato e limiti. La ragione ultima dell’irrevocabilità del consenso viene quindi individuata nella sua assoluta peculiarità. Il consenso al trattamento di inseminazione artificiale non può infatti essere qualificato in termini di consenso contrattuale, né (unicamente) quale consenso al trattamento medico, ma può essere ricostruito come un consenso volto all’assunzione di responsabilità genitoriale. Una simile ricostruzione renderebbe possibile giustificare la sua irrevocabilità e l’inammissibilità dell’apposizione di qualsiasi elemento di volontà e di autodeterminazione ulteriore o diversa rispetto alla volontà di prestare tale consenso. In questa prospettiva, la qualificazione del consenso in termini negoziali potrebbe rivelarsi utile per richiamare l’attenzione sul profilo del valore della volontà e della necessaria corrispondenza di questa agli effetti.
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