La dottrina assolutamente dominante riconduce l’assicurazione della responsabilità civile ad un’esclusiva esigenza di tutela dell’assicurato (danneggiante) che, avverso al rischio, intende cautelarsi dalle conseguenze patrimoniali negative della sua condotta illecita; si nega perciò che il contratto di assicurazione r.c. abbia natura di contratto a favore di terzo: il terzo danneggiato non può far valere la sua pretesa risarcitoria nel confronti dell’assicuratore del danneggiante. Solo in casi particolari - quand’anche assai rilevanti - il legislatore interviene per concedere al terzo una tutela (azione) diretta verso l’assicuratore, come accade nella r.c. automobilistica. Partendo da tali premesse, l’articolo analizza, sia la prassi assicurativa - dove è interesse dell’assicuratore gestire il sinistro sostituendosi al danneggiante e trattando direttamente con il danneggiato - sia alcune aperture giurisprudenziali, e perviene alla conclusione che, sul piano operativo, già oggi, più spesso che no, si tende ad instaurare - almeno di fatto - un rapporto diretto tra l’assicuratore r.c. ed il danneggiato, che supera, nella prassi, lo schema legislativo fondato sul fatto che il danneggiato si rivolge dapprima al danneggiante per ottenere il risarcimento e poi quest’ ultimo invoca la copertura assicurativa per essere indennizzato.

TUTELA DIRETTA E INDIRETTA DEL DANNEGGIATO NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

TROIANO, ONOFRIO
2009-01-01

Abstract

La dottrina assolutamente dominante riconduce l’assicurazione della responsabilità civile ad un’esclusiva esigenza di tutela dell’assicurato (danneggiante) che, avverso al rischio, intende cautelarsi dalle conseguenze patrimoniali negative della sua condotta illecita; si nega perciò che il contratto di assicurazione r.c. abbia natura di contratto a favore di terzo: il terzo danneggiato non può far valere la sua pretesa risarcitoria nel confronti dell’assicuratore del danneggiante. Solo in casi particolari - quand’anche assai rilevanti - il legislatore interviene per concedere al terzo una tutela (azione) diretta verso l’assicuratore, come accade nella r.c. automobilistica. Partendo da tali premesse, l’articolo analizza, sia la prassi assicurativa - dove è interesse dell’assicuratore gestire il sinistro sostituendosi al danneggiante e trattando direttamente con il danneggiato - sia alcune aperture giurisprudenziali, e perviene alla conclusione che, sul piano operativo, già oggi, più spesso che no, si tende ad instaurare - almeno di fatto - un rapporto diretto tra l’assicuratore r.c. ed il danneggiato, che supera, nella prassi, lo schema legislativo fondato sul fatto che il danneggiato si rivolge dapprima al danneggiante per ottenere il risarcimento e poi quest’ ultimo invoca la copertura assicurativa per essere indennizzato.
2009
9788814145261
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