Nell’àmbito del volume ‘Testi e problemi del giusnaturalismo romano’, frutto di un progetto del Collegio di diritto romano organizzato dal CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi) dello IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia dedicato a tematiche e testi del giusnaturalismo romano, il contributo si occupa di un passo del commentario all’editto del pretore di Ulpiano in tema di rimborso di spese funerarie. La soluzione del giurista, riferita al caso della richiesta giudiziale di rimborso da parte di una persona diversa dall’erede che si sia occupata delle esequie nonostante il divieto di quest’ultimo, è ricondotta al momento processuale e, quindi, alla specificità della formula in bonum et aequum, con l’invito rivolto al iudex di utilizzare proprio l’aequum contenuto nella formula per dare rilievo ai vincoli meta-giuridici riconducibili ad altri officia, come quelli pietatis e fidei. L’atteggiamento di Ulpiano, individuato anche in altri passi analizzati nel lavoro in tema di actio funeraria, si esalta nella testimonianza considerata nell’articolo, dove si segnala con decisione il canone etico-morale dell’aequitas. Essa si evidenzia come parametro di riferimento per valutare l’esperibilità dell’actio funeraria, che certamente va ricondotta alle spese sostenute dal funerator per ciò che attiene alla quantificazione del rimborso, ma in relazione alla quale entrano in gioco altri valori, più rarefatti, non ancorati a valutazioni solo economiche, come la dignitas, la causa, il tempus, la bona fides, parametri che devono essere considerati dal giudice nella soluzione del caso.

Il rimborso delle spese funerarie in caso di prohibitio heredis. Ulp. 25 ad ed. D. 11.7.14.13

SILLA, FRANCESCO MARIA
2007-01-01

Abstract

Nell’àmbito del volume ‘Testi e problemi del giusnaturalismo romano’, frutto di un progetto del Collegio di diritto romano organizzato dal CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi) dello IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia dedicato a tematiche e testi del giusnaturalismo romano, il contributo si occupa di un passo del commentario all’editto del pretore di Ulpiano in tema di rimborso di spese funerarie. La soluzione del giurista, riferita al caso della richiesta giudiziale di rimborso da parte di una persona diversa dall’erede che si sia occupata delle esequie nonostante il divieto di quest’ultimo, è ricondotta al momento processuale e, quindi, alla specificità della formula in bonum et aequum, con l’invito rivolto al iudex di utilizzare proprio l’aequum contenuto nella formula per dare rilievo ai vincoli meta-giuridici riconducibili ad altri officia, come quelli pietatis e fidei. L’atteggiamento di Ulpiano, individuato anche in altri passi analizzati nel lavoro in tema di actio funeraria, si esalta nella testimonianza considerata nell’articolo, dove si segnala con decisione il canone etico-morale dell’aequitas. Essa si evidenzia come parametro di riferimento per valutare l’esperibilità dell’actio funeraria, che certamente va ricondotta alle spese sostenute dal funerator per ciò che attiene alla quantificazione del rimborso, ma in relazione alla quale entrano in gioco altri valori, più rarefatti, non ancorati a valutazioni solo economiche, come la dignitas, la causa, il tempus, la bona fides, parametri che devono essere considerati dal giudice nella soluzione del caso.
2007
9788873580409
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