L'adozione di un modello processuale di parti impone il riconoscimento del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento nella sua accezione di diritto di difendersi provando. Il diritto alla prova, difatti, per poter esplicarsi compiutamente, presuppone la partecipazione effettiva dei contendenti ai vari momenti del procedimento probatorio, a partire dalla ricerca della prova. E' questo lo sfondo concettuale delle investigazioni difensive, la cui disciplina, inizialmente relegata nelle disposizioni d'attuazione del codice 1988, ha trovato una regolamentazione più appropriata e articolata solo con la legge 7 dicembre 2000, n. 397, alla cui analisi critica è prevalentemente dedicato questo lavoro. Sulla scena delle investigazioni difensive si muovono vari protagonisti, individuati in maniera dettagliata da detta disciplina. Particolarmente delicato è il rapporto tra indagine difensiva e responsabilità penale, cui la novella legislativa ha cercato di dare una risposta esaustiva che superasse l'impostazione tradizionale secondo cui ogni azione della difesa indirizzata al reperimento di materiale probatori appare tendenzialmente in contrasto con gli interessi superiori della giustizia e finisce inevitabilmente per sfociare nel penalmente vietato. I tempi e i modi delle investigazioni difensive mirano a dilatare al massimo tale diritto, da un lato superando la formazione del giudicato e dall'altro consentendo persino un'attività investigativa difensiva preventiva, la cui effettiva utilità, peraltro, è risultata di gran lunga inferiore alle attese anche perché la loro concreta praticabilità è legata a doppio filo alla percezione anticipata da parte dell'interessato di un possibile coinvolgimento in una futura indagine penale. L'attività a contenuto dichiarativo (colloquio, dichiarazione scritta, assunzione di informazioni) è quella di maggiore impatto e alla quale la l. 397/2000 ha dato maggior spazio, quale antecedente necessario delle richieste probatorie di natura testimoniale formulabili nel giudizio a venire. Il potere di segregazione attribuito al pubblico ministero costituisce un pendant di tali potenzialità difensive, che si ricollega all'esigenza di garantire l'indagine dell'accusa da pericolose interferenze. Particolari questioni interpretative e applicative pone poi la disciplina che innesta il contraddittorio e la formazione anticipata della prova quando nel corso delle investigazioni difensive i potenziali testimoni si avvalgono della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione. Esaustiva appare invece la disciplina della responsabilità penale del dichiarante. Quanto all'attività di natura acquisitivo-conoscitiva (richiesta di documenti alla pubblica amministrazione ed esame delle cose sequestrate) ed all'attività di natura ricognitiva (accesso ai luoghi e rilievi) completano il quadro delle investigazioni difensive tipiche, insieme alle attività di carattere valutativo (accertamenti tecnici reiterabili e non ripetibili) che pongono anche la peculiare tematica, di sempre crescente rilevanza, dei rapporti tra investigazioni difensive e "prova scientifica". Gli atti investigativi difensivi atipici, infine, pur teoricamente permessi non possono giungere ad abbracciare le omologhe attività investigative tipiche dell'accusa. Di grande delicatezza, fin dal debutto della disciplina, è il tema della documentazione degli atti di investigazione difensiva, in funzione della loro successiva utilizzazione processuale, rispetto al quale la soluzione legislativa adottata risponde ad un criterio di autoresponsabilità della difesa. La documentazione così raccolta confluisce nel fascicolo del difensore, supporto necessario delle strategie della difesa e presupposto necessario della utilizzazione dei risultati delle investigazioni difensive. Il lavoro si conclude con l'approfondimento della tematica dei rapporti tra investigazioni difensive e tutela della privacy.

Investigazioni difensive

LORUSSO, SERGIO
2009-01-01

Abstract

L'adozione di un modello processuale di parti impone il riconoscimento del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento nella sua accezione di diritto di difendersi provando. Il diritto alla prova, difatti, per poter esplicarsi compiutamente, presuppone la partecipazione effettiva dei contendenti ai vari momenti del procedimento probatorio, a partire dalla ricerca della prova. E' questo lo sfondo concettuale delle investigazioni difensive, la cui disciplina, inizialmente relegata nelle disposizioni d'attuazione del codice 1988, ha trovato una regolamentazione più appropriata e articolata solo con la legge 7 dicembre 2000, n. 397, alla cui analisi critica è prevalentemente dedicato questo lavoro. Sulla scena delle investigazioni difensive si muovono vari protagonisti, individuati in maniera dettagliata da detta disciplina. Particolarmente delicato è il rapporto tra indagine difensiva e responsabilità penale, cui la novella legislativa ha cercato di dare una risposta esaustiva che superasse l'impostazione tradizionale secondo cui ogni azione della difesa indirizzata al reperimento di materiale probatori appare tendenzialmente in contrasto con gli interessi superiori della giustizia e finisce inevitabilmente per sfociare nel penalmente vietato. I tempi e i modi delle investigazioni difensive mirano a dilatare al massimo tale diritto, da un lato superando la formazione del giudicato e dall'altro consentendo persino un'attività investigativa difensiva preventiva, la cui effettiva utilità, peraltro, è risultata di gran lunga inferiore alle attese anche perché la loro concreta praticabilità è legata a doppio filo alla percezione anticipata da parte dell'interessato di un possibile coinvolgimento in una futura indagine penale. L'attività a contenuto dichiarativo (colloquio, dichiarazione scritta, assunzione di informazioni) è quella di maggiore impatto e alla quale la l. 397/2000 ha dato maggior spazio, quale antecedente necessario delle richieste probatorie di natura testimoniale formulabili nel giudizio a venire. Il potere di segregazione attribuito al pubblico ministero costituisce un pendant di tali potenzialità difensive, che si ricollega all'esigenza di garantire l'indagine dell'accusa da pericolose interferenze. Particolari questioni interpretative e applicative pone poi la disciplina che innesta il contraddittorio e la formazione anticipata della prova quando nel corso delle investigazioni difensive i potenziali testimoni si avvalgono della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione. Esaustiva appare invece la disciplina della responsabilità penale del dichiarante. Quanto all'attività di natura acquisitivo-conoscitiva (richiesta di documenti alla pubblica amministrazione ed esame delle cose sequestrate) ed all'attività di natura ricognitiva (accesso ai luoghi e rilievi) completano il quadro delle investigazioni difensive tipiche, insieme alle attività di carattere valutativo (accertamenti tecnici reiterabili e non ripetibili) che pongono anche la peculiare tematica, di sempre crescente rilevanza, dei rapporti tra investigazioni difensive e "prova scientifica". Gli atti investigativi difensivi atipici, infine, pur teoricamente permessi non possono giungere ad abbracciare le omologhe attività investigative tipiche dell'accusa. Di grande delicatezza, fin dal debutto della disciplina, è il tema della documentazione degli atti di investigazione difensiva, in funzione della loro successiva utilizzazione processuale, rispetto al quale la soluzione legislativa adottata risponde ad un criterio di autoresponsabilità della difesa. La documentazione così raccolta confluisce nel fascicolo del difensore, supporto necessario delle strategie della difesa e presupposto necessario della utilizzazione dei risultati delle investigazioni difensive. Il lavoro si conclude con l'approfondimento della tematica dei rapporti tra investigazioni difensive e tutela della privacy.
2009
9788859804048
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/10474
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact