Il saggio affronta in modo sistematico il tema dei limiti statutari alla libera circolazione delle azioni, soffermandosi, in particolare, sulle clausole più ricorrenti nella prassi, quali la clausola di prelazione e quella di gradimento, con particolare attenzione al problema dei limiti di ammissibilità del c.d. mero gradimento. Il punto di partenza della riflessione è rappresentato dal tema, di respiro generale, della libera trasferibilità della partecipazione azionaria quale connotato tipologico essenziale del modello di base della società per azioni e, dunque, comprimibile ma non anche sopprimibile, nonostante le “aperture” all’autonomia statutaria presenti nel codice civile riformato (art. 2355-bis). Muovendo da queste premesse, si osserva come nella disciplina previgente la limitazione alla trasferibilità delle azioni fosse percepita come norma di natura eccezionale, donde l’incertezza, alla vigilia della riforma del diritto societario. circa i limiti dell’autonomia privata in merito alla limitazione della circolazione delle azioni. A seguito della riforma, il principio di libera trasferibilità delle azioni pare assumere i connotati di un nuovo punto di equilibrio tra l’interesse alla stabilità e alla coesione della compagine sociale e l’interesse del socio a liquidare l’investimento. Sebbene ispirata all’esigenza di valorizzare la pluralità di modelli sottesi al tipo “società per azioni” e di rendere, al contempo, più flessibile la disciplina organizzativa rispetto alla diversità dei fenomeni associativi riscontrabili nella prassi applicativa, la nuova disciplina prende espressamente posizione solo su alcuni degli aspetti controversi ereditati dalla disciplina abrogata, lasciando insolute altre questioni parimenti problematiche, fra le quali il problema della compatibilità dei limiti alla circolazione delle azioni con l’appello al pubblico risparmio.

Limiti alla circolazione delle azioni

TUCCI, ANDREA
2006-01-01

Abstract

Il saggio affronta in modo sistematico il tema dei limiti statutari alla libera circolazione delle azioni, soffermandosi, in particolare, sulle clausole più ricorrenti nella prassi, quali la clausola di prelazione e quella di gradimento, con particolare attenzione al problema dei limiti di ammissibilità del c.d. mero gradimento. Il punto di partenza della riflessione è rappresentato dal tema, di respiro generale, della libera trasferibilità della partecipazione azionaria quale connotato tipologico essenziale del modello di base della società per azioni e, dunque, comprimibile ma non anche sopprimibile, nonostante le “aperture” all’autonomia statutaria presenti nel codice civile riformato (art. 2355-bis). Muovendo da queste premesse, si osserva come nella disciplina previgente la limitazione alla trasferibilità delle azioni fosse percepita come norma di natura eccezionale, donde l’incertezza, alla vigilia della riforma del diritto societario. circa i limiti dell’autonomia privata in merito alla limitazione della circolazione delle azioni. A seguito della riforma, il principio di libera trasferibilità delle azioni pare assumere i connotati di un nuovo punto di equilibrio tra l’interesse alla stabilità e alla coesione della compagine sociale e l’interesse del socio a liquidare l’investimento. Sebbene ispirata all’esigenza di valorizzare la pluralità di modelli sottesi al tipo “società per azioni” e di rendere, al contempo, più flessibile la disciplina organizzativa rispetto alla diversità dei fenomeni associativi riscontrabili nella prassi applicativa, la nuova disciplina prende espressamente posizione solo su alcuni degli aspetti controversi ereditati dalla disciplina abrogata, lasciando insolute altre questioni parimenti problematiche, fra le quali il problema della compatibilità dei limiti alla circolazione delle azioni con l’appello al pubblico risparmio.
2006
9788859800286
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