Monopolio pubblico e attività imprenditoriale. La partecipazione dello Stato alla vita economica di un Paese può attuarsi in vari modi. La storia ha reso noti i vari modi possibili. Oggi l’UE interviene nella disciplina dell’economia, possibilità non esclusa dalla Costituzione, né sconosciuta al codice civile. Sulla scelta da adottare (intervento diretto o indiretto dello Stato nell’economia) molto influisce la cultura dominante nel momento storico considerato. Può soltanto riscontrarsi che nei periodi di maggiore crisi lo Stato è intervenuto direttamente nell’economia. In tempi meno critici lo Stato interviene comunque nell’economia con strumenti “indiretti”: cercando di realizzare la “giustizia contrattuale”, il controllo del contenuto negoziale. Il passaggio dal pubblico a privato è avvenuto tramite la privatizzazione prima; poi con la liberalizzazione dei settori dapprima riservati al monopolio. Ciò dimostra che in una medesima forma di governo le attività imprenditoriali possono svolgersi indifferentemente tramite la proprietà pubblica o privata. Il Costituente ne era consapevole. Pubblico e privato non sono, quindi, settori antitetici, ma alternativi. Laddove l’interesse pubblico non può evitare di occuparsi delle sorti del privato. In tale settore dunque ha esercitato un grande condizionamento lo stato di fatto della società civile. La Corte Costituzionale ne ha tenuto conto enormemente. Ciò si evince dai mutamenti giurisprudenziali del medesimo consesso, dalle argomentazioni addotte che richiamano lo stato sociale ed economico che si presentava al momento della decisione. Lo scritto prosegue con un’analisi della giurisprudenza costituzionale sui casi di maggiore interesse di monopolio pubblico. Il caso Rai (e della privatizzazione dell’informazione) dimostra che l’opposizione tra pubblico e privato è lontana nei tempi. Piuttosto occorre dettare regole valide indistintamente per l’uno e l’altro settore. Non ancora sopite, nell’ambito di questo dibattito, le polemiche sulla legittimità del canone Rai, poste all’attenzione degli organi di giustizia, anche sovranazionale. Criticabile appare sul problema la posizione della Corte Costituzionale. Altro settore nevralgico del monopolio pubblico è stato rappresentato dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica. Anche in tal caso il mutamento giurisprudenziale che dapprima ha difeso la nazionalizzazione è stato superato sulla base di argomentazioni che hanno tenuto in primaria considerazione la mutazione dell’assetto sociale ed economico del Paese. Da ultimo si è osservato il fenomeno dei monopoli sui tabacchi. Monopolio determinato da ragioni fiscali. Ancora oggi da più parti criticato per i danni che il tabacco provoca alla salute, quindi in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione, che lo Stato medesima tutela. L’intervento dello Stato nell’economia risulta così modificato, rispetto al passato, nei suoi tratti essenziali: non più un intervento di carattere formale, ma un intervento a carattere sostanziale, che non richiede più l’esposizione in prima persona dell’ente pubblico, quanto una regolamentazione “sostanziale”, rivolta cioè ai requisiti, alle modalità di commercio ed uso, attraverso controlli sulle imprese private.

Monopolio pubblico e attività imprenditoriale

GALLI, MARCO
2006-01-01

Abstract

Monopolio pubblico e attività imprenditoriale. La partecipazione dello Stato alla vita economica di un Paese può attuarsi in vari modi. La storia ha reso noti i vari modi possibili. Oggi l’UE interviene nella disciplina dell’economia, possibilità non esclusa dalla Costituzione, né sconosciuta al codice civile. Sulla scelta da adottare (intervento diretto o indiretto dello Stato nell’economia) molto influisce la cultura dominante nel momento storico considerato. Può soltanto riscontrarsi che nei periodi di maggiore crisi lo Stato è intervenuto direttamente nell’economia. In tempi meno critici lo Stato interviene comunque nell’economia con strumenti “indiretti”: cercando di realizzare la “giustizia contrattuale”, il controllo del contenuto negoziale. Il passaggio dal pubblico a privato è avvenuto tramite la privatizzazione prima; poi con la liberalizzazione dei settori dapprima riservati al monopolio. Ciò dimostra che in una medesima forma di governo le attività imprenditoriali possono svolgersi indifferentemente tramite la proprietà pubblica o privata. Il Costituente ne era consapevole. Pubblico e privato non sono, quindi, settori antitetici, ma alternativi. Laddove l’interesse pubblico non può evitare di occuparsi delle sorti del privato. In tale settore dunque ha esercitato un grande condizionamento lo stato di fatto della società civile. La Corte Costituzionale ne ha tenuto conto enormemente. Ciò si evince dai mutamenti giurisprudenziali del medesimo consesso, dalle argomentazioni addotte che richiamano lo stato sociale ed economico che si presentava al momento della decisione. Lo scritto prosegue con un’analisi della giurisprudenza costituzionale sui casi di maggiore interesse di monopolio pubblico. Il caso Rai (e della privatizzazione dell’informazione) dimostra che l’opposizione tra pubblico e privato è lontana nei tempi. Piuttosto occorre dettare regole valide indistintamente per l’uno e l’altro settore. Non ancora sopite, nell’ambito di questo dibattito, le polemiche sulla legittimità del canone Rai, poste all’attenzione degli organi di giustizia, anche sovranazionale. Criticabile appare sul problema la posizione della Corte Costituzionale. Altro settore nevralgico del monopolio pubblico è stato rappresentato dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica. Anche in tal caso il mutamento giurisprudenziale che dapprima ha difeso la nazionalizzazione è stato superato sulla base di argomentazioni che hanno tenuto in primaria considerazione la mutazione dell’assetto sociale ed economico del Paese. Da ultimo si è osservato il fenomeno dei monopoli sui tabacchi. Monopolio determinato da ragioni fiscali. Ancora oggi da più parti criticato per i danni che il tabacco provoca alla salute, quindi in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione, che lo Stato medesima tutela. L’intervento dello Stato nell’economia risulta così modificato, rispetto al passato, nei suoi tratti essenziali: non più un intervento di carattere formale, ma un intervento a carattere sostanziale, che non richiede più l’esposizione in prima persona dell’ente pubblico, quanto una regolamentazione “sostanziale”, rivolta cioè ai requisiti, alle modalità di commercio ed uso, attraverso controlli sulle imprese private.
2006
8849512155
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/10176
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